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Art. 830

Beni degli enti pubblici non territoriali

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali [Codice civile 11].

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.

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