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Capo II – Della collazione

 Art. 737

Soggetti tenuti alla collazione

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire [Codice civile 1113] ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [Codice civile 556, 769] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.

La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

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Art. 738

Limiti della collazione per il coniuge

Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge.

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Art. 739

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

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Art. 740

Donazioni fatte all’ascendente dell’erede

Il discendente che succede per rappresentazione [Codice civile 467] deve conferire ciò che è stato donato all’ascendente [Codice civile 737], anche nel caso in cui abbia rinunziato all’eredità di questo [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 135].

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Art. 741

Collazione di assegnazioni varie

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio [Codice civile 742], per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [Codice civile 1919, 1923] a loro favore o per pagare i loro debiti.

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Art. 742

Spese non soggette a collazione

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [Codice civile 741].

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto.

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770.

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Art. 743

Società contratta con l’erede

Non è dovuta collazione di ciò che si è conseguito per effetto di società [Codice civile 2247] contratta senza frode [Codice civile 765, 1344] tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa [Codice civile 2704].

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Art. 744

Perimento della cosa donata

Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario [Codice civile 1465].

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Art. 745

Frutti e interessi

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

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Art. 746

Collazione d’immobili

La collazione di un bene immobile [Codice civile 737, 748] si fa o col rendere il bene in natura o con l’imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce [Codice civile 747].

Se l’immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l’imputazione [Codice civile 749].

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Art. 747

Collazione per imputazione

La collazione [Codice civile 724] per imputazione [Codice civile 737, 746, 750, 753] si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo della aperta successione [Codice civile 456].

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Art. 748

Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione [Codice civile 456].

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie [Codice civile 1150] da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell’immobile.

Il coerede che conferisce un immobile [Codice civile 746] in natura può ritenerne il possesso sino all’effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti [Codice civile 975, 1152].

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Art. 749

Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato

Nel caso in cui l’immobile è stato alienato [Codice civile 746] dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente.

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Art. 750

Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione [Codice civile 747], sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente [Codice civile 1474] al tempo dell’aperta successione [Codice civile 456].

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito [Codice civile 1992] quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.

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Art. 751

Collazione del danaro

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione [Codice civile 1277].

Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote [Codice civile 456].

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