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Art. 741

Collazione di assegnazioni varie

È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio [Codice civile 742], per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [Codice civile 1919, 1923] a loro favore o per pagare i loro debiti.

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