Art. 741
Collazione di assegnazioni varie
È soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio [Codice civile 742], per avviarli all’esercizio di una attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita [Codice civile 1919, 1923] a loro favore o per pagare i loro debiti.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.