Art. 737
Soggetti tenuti alla collazione
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire [Codice civile 1113] ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione [Codice civile 556, 769] direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.
La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.
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