x

x

Art. 739

Donazioni ai discendenti o al coniuge dell’erede. Donazioni a coniugi

L’erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio.

Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.