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Art. 750

Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione [Codice civile 747], sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente [Codice civile 1474] al tempo dell’aperta successione [Codice civile 456].

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito [Codice civile 1992] quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell’aperta successione.

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