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Capo II – Delle professioni intellettuali

Art. 2229

Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali [Codice civile 2068, 2956, n. 2] per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [Codice civile 2061].

L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [Codice civile 2642].

Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

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Art. 2230

Prestazione d’opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

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Art. 2231

Mancanza d’iscrizione

Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [Codice civile 2034].

La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [Codice civile 2399], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto [Codice civile 1672, 2228, 2237].

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Art. 2232

Esecuzione dell’opera

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [Codice civile 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [Codice civile 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [Codice civile 1717].

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Art. 2233

Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene [Codice civile 1657, 1709, 1755, 2225].

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Sono nulli [Codice civile 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.

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Art. 2234

Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

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Art. 2235

Divieto di ritenzione

Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [Codice civile 2961].

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Art. 2236

Responsabilità del prestatore d’opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [Codice civile 1176, 2104].

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Art. 2237

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto [Codice civile 1373], rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta [Codice civile 1671, 2227, 2231].

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [Codice civile 1672, 2228].

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

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Art. 2238

Rinvio

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa [Codice civile 2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

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