Capo II – Delle professioni intellettuali
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali [Codice civile 2068, 2956, n. 2] per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi [Codice civile 2061].
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [Codice civile 2642].
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Leggi il commento ->
Prestazione d’opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Leggi il commento ->
Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [Codice civile 2034].
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [Codice civile 2399], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto [Codice civile 1672, 2228, 2237].
Leggi il commento ->
Esecuzione dell’opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [Codice civile 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [Codice civile 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [Codice civile 1717].
Leggi il commento ->
Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene [Codice civile 1657, 1709, 1755, 2225].
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Sono nulli [Codice civile 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali.
Leggi il commento ->
Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Leggi il commento ->
Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali [Codice civile 2961].
Leggi il commento ->
Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave [Codice civile 1176, 2104].
Leggi il commento ->
Recesso
Il cliente può recedere dal contratto [Codice civile 1373], rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta [Codice civile 1671, 2227, 2231].
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [Codice civile 1672, 2228].
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Leggi il commento ->
Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa [Codice civile 2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Leggi il commento ->