Art. 2231
Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione [Codice civile 2034].
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso [Codice civile 2399], salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto [Codice civile 1672, 2228, 2237].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.