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Art. 2232

Esecuzione dell’opera

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto [Codice civile 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [Codice civile 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione [Codice civile 1717].

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