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Art. 2237

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto [Codice civile 1373], rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta [Codice civile 1671, 2227, 2231].

Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente [Codice civile 1672, 2228].

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

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