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Art. 2238

Rinvio

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa [Codice civile 2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.

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