Art. 2238
Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma di impresa [Codice civile 2082], si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.