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Capo III – Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l’esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta

Art. 69

Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva [Codice civile 4] quando il diritto è nato [Codice civile 4, 58, 60, 66, 2697].

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Art. 70

Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza

Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona [Codice civile 688] di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469].

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769], e devono dare cauzione [Codice civile 72, 1179; Codice di procedura civile 119, 725].

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Art. 71

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [Codice civile 533] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza [Codice civile 56] o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [Codice civile 2934] o dell’usucapione [Codice civile 1158].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [Codice civile 821, 1148, 1219].

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Art. 72

Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta

Quando s’apre una successione [Codice civile 456] alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60], coloro ai quali, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni [Codice civile 64, 70; Codice di procedura civile 769].

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Art. 73

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60] ritorna o ne è provata l’esistenza [Codice civile 66] al momento dell’apertura della successione [Codice civile 456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [Codice civile 71, 533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [Codice civile 63, 66], salvi gli effetti della prescrizione [Codice civile 1158] o dell’usucapione [Codice civile 2934].

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 71.

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