x

x

Art. 70

Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza

Quando s’apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona [Codice civile 688] di cui s’ignora l’esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione [Codice civile 467, 468, 469].

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all’inventario dei beni [Codice di procedura civile 769], e devono dare cauzione [Codice civile 72, 1179; Codice di procedura civile 119, 725].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.