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Art. 71

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [Codice civile 533] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s’ignora l’esistenza [Codice civile 56] o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [Codice civile 2934] o dell’usucapione [Codice civile 1158].

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [Codice civile 821, 1148, 1219].

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