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Art. 69

Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva [Codice civile 4] quando il diritto è nato [Codice civile 4, 58, 60, 66, 2697].

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