Art. 69
Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l’esistenza
Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l’esistenza, se non prova che la persona esisteva [Codice civile 4] quando il diritto è nato [Codice civile 4, 58, 60, 66, 2697].
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.