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Art. 73

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta [Codice civile 58, 60] ritorna o ne è provata l’esistenza [Codice civile 66] al momento dell’apertura della successione [Codice civile 456], essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità [Codice civile 71, 533] e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito [Codice civile 63, 66], salvi gli effetti della prescrizione [Codice civile 1158] o dell’usucapione [Codice civile 2934].

Si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 71.

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