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Art. 152

Separazione per condanna penale

[La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell’ergastolo [Codice penale. 22, 32] o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni [Codice penale. 23, 32], ovvero è stato sottoposto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici [Codice penale. 28], tranne il caso in cui la condanna o l’interdizione è anteriore al matrimonio e l’altro coniuge ne è consapevole.]

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