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Capo VI – Dell’estinzione delle servitù

Art. 1072

Estinzione per confusione

La servitù si estingue quando in una sola persona [Codice civile 1027] si riunisce la proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente [Codice civile 1014, n. 2, 1062, 1253, 2862].

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Art. 1073

Estinzione per prescrizione

La servitù si estingue per prescrizione [Codice civile 2946] quando non se ne usa per venti anni [Codice civile 954, 970, 1014, n. 1, 1158, 1166, 2651, 2934].

Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.

Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.

Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune [Codice civile 1102], l’uso della servitù fatto da una di esse [Codice civile 1059, 2935] impedisce l’estinzione riguardo a tutte.

La sospensione [Codice civile 2941] o l’interruzione [Codice civile 2943] della prescrizione [Codice civile 1166] a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

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Art. 1074

Impossibilità di uso e mancanza di utilità

L’impossibilità di fatto di usare della servitù e il venir meno dell’utilità della medesima non fanno estinguere la servitù, se non è decorso il termine indicato dall’articolo precedente.

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Art. 1075

Esercizio limitato della servitù

La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [Codice civile 1063, 1065].

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Art. 1076

Esercizio della servitù non conforme al titolo o al possesso

L’esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l’estinzione per prescrizione [Codice civile 1063, 1065, 1073].

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Art. 1077

Servitù costituite sul fondo enfiteutico

Le servitù costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine [Codice civile 958, 959], per prescrizione [Codice civile 970] o per devoluzione [Codice civile 972, 973].

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Art. 1078

Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi [Codice civile 975]. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale [Codice civile 184].

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