Art. 1075
Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [Codice civile 1063, 1065].
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Esercizio limitato della servitù
La servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero [Codice civile 1063, 1065].