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Art. 1073

Estinzione per prescrizione

La servitù si estingue per prescrizione [Codice civile 2946] quando non se ne usa per venti anni [Codice civile 954, 970, 1014, n. 1, 1158, 1166, 2651, 2934].

Il termine decorre dal giorno in cui si è cessato di esercitarla; ma, se si tratta di servitù negativa o di servitù per il cui esercizio non è necessario il fatto dell’uomo, il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio.

Nelle servitù che si esercitano a intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e non ne fu ripreso l’esercizio.

Agli effetti dell’estinzione si computa anche il tempo per il quale la servitù non fu esercitata dai precedenti titolari.

Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune [Codice civile 1102], l’uso della servitù fatto da una di esse [Codice civile 1059, 2935] impedisce l’estinzione riguardo a tutte.

La sospensione [Codice civile 2941] o l’interruzione [Codice civile 2943] della prescrizione [Codice civile 1166] a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri.

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