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Art. 1078

Servitù costituite a favore del fondo enfiteutico, dotale o in usufrutto

Le servitù costituite dall’enfiteuta a favore del fondo enfiteutico non cessano con l’estinguersi dell’enfiteusi [Codice civile 975]. Lo stesso vale per le servitù costituite dall’usufruttuario a favore del fondo di cui ha l’usufrutto o dal marito a favore del fondo dotale [Codice civile 184].

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