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Art. 1077

Servitù costituite sul fondo enfiteutico

Le servitù costituite dall’enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l’enfiteusi si estingue per decorso del termine [Codice civile 958, 959], per prescrizione [Codice civile 970] o per devoluzione [Codice civile 972, 973].

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