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Capo VII – Degli esecutori testamentari

Art. 700

Facoltà di nomina e di sostituzione

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari [Codice civile 629] e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione [Codice civile 702].

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario [Codice civile 708].

Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

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Art. 701

Persone capaci di essere nominate

Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi [Codice civile 2, 394, 424, 1425].

Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

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Art. 702

Accettazione e rinunzia alla nomina

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario [Codice civile 700] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale (1) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53].

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine [Codice civile 637, 1184, 1353].

L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante [Codice civile 481, 1399; Codice di procedura civile 749].

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Art. 703

Funzioni dell’esecutore testamentario

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte [Codice civile 707].

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno [Codice civile 709].

L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia [Codice civile 1176] e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi [Codice di procedura civile 747].

Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità [Codice civile 519] o ad accettarla col beneficio d’inventario [Codice civile 484].

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Art. 704

Rappresentanza processuale

Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative all’esercizio del suo ufficio [Codice di procedura civile 102, 105].

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Art. 705

Apposizione di sigilli e inventario

L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli [Codice di procedura civile 752] quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità [Codice di procedura civile 769] in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati.

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Art. 706

Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione [Codice civile 713] tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733.

Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

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Art. 707

Consegna dei beni all’erede

L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio [Codice civile 703].

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri [Codice civile 640, 1179].

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Art. 708

Disaccordo tra più esecutori testamentari

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [Codice civile 700] non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

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Art. 709

Conto della gestione

L’esecutore testamentario [Codice civile 703] deve rendere il conto [Codice civile 710] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno [Codice di procedura civile 263].

Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune [Codice civile 1292; Codice di procedura civile 22, n. 4].

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

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Art. 710

Esonero dell’esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi [Codice civile 709], per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

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Art. 711

Retribuzione

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

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Art. 712

Spese

Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità [Codice civile 461, 511].

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