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Art. 710

Esonero dell’esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi [Codice civile 709], per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

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