Art. 709
Conto della gestione
L’esecutore testamentario [Codice civile 703] deve rendere il conto [Codice civile 710] della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno [Codice di procedura civile 263].
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune [Codice civile 1292; Codice di procedura civile 22, n. 4].
Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.
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