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Art. 702

Accettazione e rinunzia alla nomina

L’accettazione della nomina di esecutore testamentario [Codice civile 700] o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale (1) nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 52, 53].

L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine [Codice civile 637, 1184, 1353].

L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante [Codice civile 481, 1399; Codice di procedura civile 749].

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