Art. 2462
Responsabilità
Nella società a responsabilità limitata [Codice civile 2250, 2498, 2500, 2500-ter, 2500-sexies, 2500-octies] per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio [Codice civile 2325, 2513, 2514, 2546, 2614; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 126].
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470.
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