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Capo XI – Della nullità del contratto

Art. 1418

Cause di nullità del contratto

Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative [Codice civile 1352, 1422, 1462, 2331, 2332], salvo che la legge disponga diversamente [Codice civile 1876].

Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa [Codice civile 1343, 1344], l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346.

Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [Codice civile 162, 458, 771, 778-781, 785, 786, 788, 794, 1338, 1341, 1349, 1350] [Codice civile 1354, 1355, 1471, n. 2, 1472, 1894, 1895, 1904, 1963, 1972].

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Art. 1419

Nullità parziale

La nullità parziale [Codice civile 771] di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [Codice civile 1354, 1363, 1430].

La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [Codice civile 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115].

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Art. 1420

Nullità nel contratto plurilaterale

Nei contratti con più di due parti [Codice civile 1321], in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446, 1459, 1466].

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Art. 1421

Legittimazione all’azione di nullità

Salvo diverse disposizioni di legge [Codice civile 1903], la nullità [Codice civile 2379] può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse [Codice civile 779, 1174, 1411] e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

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Art. 1422

Imprescrittibilità dell’azione di nullità

L’azione per far dichiarare la nullità [Codice civile 2379] non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione [Codice civile 1158] e della prescrizione [Codice civile 2934] delle azioni di ripetizione.

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Art. 1423

Inammissibilità della convalida

Il contratto nullo non può essere convalidato [Codice civile 1444], se la legge non dispone diversamente [Codice civile 1424].

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Art. 1424

Conversione del contratto nullo

Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma [Codice civile 1414], qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità [Codice civile 607, 1367].

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