Art. 1419
Nullità parziale
La nullità parziale [Codice civile 771] di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità [Codice civile 1354, 1363, 1430].
La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative [Codice civile 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115].
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