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Art. 1420

Nullità nel contratto plurilaterale

Nei contratti con più di due parti [Codice civile 1321], in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale [Codice civile 1446, 1459, 1466].

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