Art. 1421
Legittimazione all’azione di nullità
Salvo diverse disposizioni di legge [Codice civile 1903], la nullità [Codice civile 2379] può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse [Codice civile 779, 1174, 1411] e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
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