Art. 1422
Imprescrittibilità dell’azione di nullità
L’azione per far dichiarare la nullità [Codice civile 2379] non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione [Codice civile 1158] e della prescrizione [Codice civile 2934] delle azioni di ripetizione.
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