Art. 1422

Imprescrittibilità dell’azione di nullità

L’azione per far dichiarare la nullità [Codice civile 2379] non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione [Codice civile 1158] e della prescrizione [Codice civile 2934] delle azioni di ripetizione.

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