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Capo XIX – Della rendita vitalizia

Art. 1872

Modi di costituzione

La rendita vitalizia [Codice civile 698] può essere costituita [Codice civile 1350, n. 10] a titolo oneroso [Codice civile 1882], mediante alienazione di un bene mobile o immobile [Codice civile 1862] o mediante cessione di capitale [Codice civile 2057].

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione [Codice civile 769] o per testamento [Codice civile 550, 587, 698], e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti [Codice civile 2948, n. 1].

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Art. 1873

Determinazione della durata

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona [Codice civile 1876].

Essa può costituirsi anche per la durata della vita di più persone [Codice civile 1874].

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Art. 1874

Costituzione a favore di più persone

Se la rendita è costituita a favore di più persone [Codice civile 1873], la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario [Codice civile 674, 2609].

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Art. 1875

Costituzione a favore di un terzo

La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo [Codice civile 809, 1411], quantunque importi per questo una liberalità, non richiede le forme stabilite per la donazione [Codice civile 782].

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Art. 1876

Rendita costituita su persone già defunte

Il contratto è nullo, se la rendita è costituita per la durata della vita di persona che, al tempo del contratto, aveva già cessato di vivere [Codice civile 1325, n. 2, 1418, 1873].

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Art. 1877

Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453], se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [Codice civile 1461, 1844, 1850, 1867, n. 2, 2743].

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Art. 1878

Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute [Codice civile 2948, n. 1], il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto [Codice civile 1453, 1455], ma può far sequestrare [Codice di procedura civile 670] e vendere [Codice di procedura civile 501] i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

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Art. 1879

Divieto di riscatto e onerosità sopravvenuta

Il debitore della rendita, salvo patto contrario, non può liberarsi dal pagamento della rendita stessa offrendo il rimborso del capitale, anche se rinunzia alla ripetizione delle annualità pagate [Codice civile 1865].

Egli è tenuto a pagare la rendita per tutto il tempo per il quale è stata costituita, per quanto gravosa sia divenuta la sua prestazione [Codice civile 1469].

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Art. 1880

Modalità del pagamento della rendita

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta [Codice civile 821, 2948, n. 1].

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Art. 1881

Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento [Codice di procedura civile 545] o a sequestro [Codice di procedura civile 670] entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [Codice civile 438, 1246, n. 3, 1878].

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