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Art. 1872

Modi di costituzione

La rendita vitalizia [Codice civile 698] può essere costituita [Codice civile 1350, n. 10] a titolo oneroso [Codice civile 1882], mediante alienazione di un bene mobile o immobile [Codice civile 1862] o mediante cessione di capitale [Codice civile 2057].

La rendita vitalizia può essere costituita anche per donazione [Codice civile 769] o per testamento [Codice civile 550, 587, 698], e in questo caso si osservano le norme stabilite dalla legge per tali atti [Codice civile 2948, n. 1].

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