Art. 1881

Sequestro o pignoramento della rendita

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento [Codice di procedura civile 545] o a sequestro [Codice di procedura civile 670] entro i limiti del bisogno alimentare del creditore [Codice civile 438, 1246, n. 3, 1878].

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