Art. 1877

Risoluzione del contratto di vitalizio oneroso

Il creditore di una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso può chiedere la risoluzione del contratto [Codice civile 1453], se il promittente non gli dà o diminuisce le garanzie pattuite [Codice civile 1461, 1844, 1850, 1867, n. 2, 2743].

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