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Art. 1878

Mancanza di pagamento delle rate scadute

In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute [Codice civile 2948, n. 1], il creditore della rendita, anche se è lo stesso stipulante, non può domandare la risoluzione del contratto [Codice civile 1453, 1455], ma può far sequestrare [Codice di procedura civile 670] e vendere [Codice di procedura civile 501] i beni del suo debitore affinché col ricavato della vendita si faccia l’impiego di una somma sufficiente ad assicurare il pagamento della rendita.

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