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TITOLO I – Delle persone fisiche

Art. 1

Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [Costituzione 3, 22].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita [Codice civile 320, 462, 687, 715, 784] .

[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.]

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Art. 2

Maggiore età. Capacità di agire

La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

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Art. 3

Capacità in materia di lavoro

[Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore.]

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Art. 4

Commorienza

Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un’altra [Codice civile 462, 791] e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento [Codice civile 61, 69, 1418, 2728].

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Art. 5

Atti di disposizione del proprio corpo

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume [Costituzione 32; preleggi 31; Codice civile 1418].

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Art. 6

Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome [Costituzione 22] che le è per legge attribuito [Codice civile 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2563, 2565] .

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [Codice civile 602].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

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Art. 7

Tutela del diritto al nome

La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente [preleggi 8, 9; Codice civile 2056, 2563, 2564; Codice di procedura civile 9] la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [Codice di procedura civile 120; Codice penale. 186].

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Art. 8

Tutela del nome per ragioni familiari

Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [Codice di procedura civile 100] fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.

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Art. 9

Tutela dello pseudonimo

Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7 [Codice civile 602].

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Art. 10

Abuso dell’immagine altrui

Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita (2), ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 9] su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni [Codice civile 2056].

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