Art. 6
Diritto al nome
Ogni persona ha diritto al nome [Costituzione 22] che le è per legge attribuito [Codice civile 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2563, 2565] .
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [Codice civile 602].
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
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