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Art. 6

Diritto al nome

Ogni persona ha diritto al nome [Costituzione 22] che le è per legge attribuito [Codice civile 143-bis, 156-bis, 262, 299, 2563, 2565] .

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome [Codice civile 602].

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

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