Art. 7
Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente [preleggi 8, 9; Codice civile 2056, 2563, 2564; Codice di procedura civile 9] la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [Codice di procedura civile 120; Codice penale. 186].
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