Art. 10
Abuso dell’immagine altrui
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita (2), ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria [Codice di procedura civile 9] su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni [Codice civile 2056].
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