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Art. 1

Capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita [Costituzione 3, 22].

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita [Codice civile 320, 462, 687, 715, 784] .

[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali.]

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