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Capo I – DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 126

Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia(1).

 

(1) Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l’obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell’incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

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Art. 127

Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale (1).

 

(1)Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l’obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell’incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

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Art. 128

Inammissibilità del ricorso straordinario al presidente della repubblica

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica(1)(2).

 

(1) Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l’obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell’incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

(2) Analoga previsione è contenuta nel successivo articolo 128 CPA (contenzioso elettorale). Più in generale, l’articolo 7, comma 8, CPA dispone che «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa».

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