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Art. 126

Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia(1).

 

(1) Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l’obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell’incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

Bibliografia: M. Corradino - S. Sticchi Damiani, Il processo amministrativo, Torino, 2014; E. Casetta - F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2014; G. Palliggiano, U. G. Zingales, Il codice del nuovo processo amministrativo, 2012.

 

SOMMARIO: Premessa. 1. La delimitazione dei confini della giurisdizione elettorale. Il punto di vista dell’autore.

 

Premessa

Il contenzioso in materia elettorale è disciplinato dal Titolo VI del Libro IV del Codice del processo amministrativo. Esso si divide in tre Capi: il Capo I (articoli 126 – 128), che individua l’ambito di applicazione e detta le disposizioni comuni per tutte la tipologie di contenzioso elettorale regolate dal Codice; il Capo II, che è costituito dal solo articolo 129 e riguarda la tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimento elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali; infine, il Capo III (articoli 130 – 132) che contiene disposizioni relative alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo. L’analisi della disciplina positiva dettata dal Codice del processo amministrativo deve opportunamente essere preceduta da alcune considerazioni di carattere preliminare. Com’è noto, il contenzioso elettorale si distingue in attivo e passivo. Il primo investe le controversie sullo status di elettore ed è devoluto al giudice ordinario. Il secondo coinvolge le controversie aventi ad oggetto il diritto a conseguire o mantenere la carica elettiva ed assorbe, a sua volta, due diverse tipologie di tutela: la tutela relativa alle questioni di eleggibilità, incompatibilità e decadenza dall’ufficio, rimessa al giudice ordinario, giacché ad essere incise sono  situazioni giuridiche concernenti la capacità delle persone e, pertanto, diritti soggettivi; la tutela, in tema di regolarità delle operazioni elettorali, di competenza, invece, del giudice amministrativo sul presupposto che, in questo caso, siano controversi interessi legittimi al corretto svolgimento del procedimento elettorale. L’articolo 126 del CPA, norma introduttiva del Capo I del Titolo VI, definisce opportunamente i confini della giurisdizione del giudice amministrativo nell’ambito del giudizio elettorale circoscrivendone dettagliatamente l’oggetto: rinnovo degli organi elettivi dei Comuni, delle Province, delle Regioni, elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Il Codice non prevede l’introduzione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni volte al rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonostante nella versione provvisoria del Codice era stata introdotta una specifica disciplina relativamente alla tutela dinnanzi gli atti di esclusione dalle elezioni politiche che, invece, nel testo definitivo non risulta prevista confermando in tale materia il principio dell’autodichia.

1. La delimitazione dei confini della giurisdizione elettorale.

Per meglio comprendere il portato dell’articolo 126 del Codice del processo amministrativo bisogna fare un passo indietro e risalire alla disciplina processuale previgente al CPA che era così strutturata: 1) per le elezioni comunali e provinciali, trovavano applicazione gli articoli 6, 19, comma 4, e 29 della L. n. 1034/1971. L’articolo 19, in particolare, richiamava le norme contenute nella L. n. 1147/1960 (“recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo”) il cui articolo 2 ha modificato il d.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, contenente il Testo Unico delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali. Tale ultima normativa, per le parti relative ai ricorsi elettorali, è stata abrogata dall’articolo 2 dell’Allegato 4 al Codice del processo amministrativo (norme di coordinamento e abrogazioni); 2) per le elezioni regionali, si applicava la legge 17 febbraio 1968, n. 108, modificata in più punti dal Codice; 3) per le elezioni del Parlamento europeo, invece, la disciplina era contenuta nell’articolo 42 della legge 24 gennaio 1979, n. 18. Passando all’analisi di dettaglio della norma contenuta nell’articolo 126 CPA, essa disciplina l’ambito della giurisdizione amministrativa in materia elettorale, riferendola alle operazioni relative al rinnovo degli organi elettivi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nonché all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (M. Corradino-Sticchi Damiani). Per quanto concerne gli atti relativi alle elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato, essi erano soggetti, secondo l’interpretazione comunemente data, al controllo da parte della Giunta per le elezioni (articolo 66 Cost.). Un rimedio a questa situazione di incertezza poteva essere introdotto dal Codice del processo che secondo la delega, come detto, avrebbe dovuto introdurre “la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. Come già sottolineato in premessa, il Governo ha ritenuto di non istituire questa nuova giurisdizione esclusiva, stralciando quanto proposto dalla Commissione tecnica che ha predisposto la bozza di Codice, ritenendo che una tutela riguardante la fase preparatoria avrebbe potuto creare incertezze e mal conciliarsi con i tempi rapidi del procedimento elettorale (così la relazione governativa di accompagnamento al Codice). La situazione resta, quindi, quella anteriore alla riforma (G. Palliggiano - U. G. Zingales). La stessa giurisprudenza amministrativa (ex multis: Cons. St., sent. n. 999/2018), più volte ha chiarito che “(…) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 126 e 129 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, ma non anche in materia di elezioni “politiche” nazionali. Tali norme delimitano con chiarezza l’ambito di estensione della giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale, dal quale sono escluse le controversie concernenti l’esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica (…)”.

 

Il punto di vista dell’autore

L’articolo 126 del CPA rappresenta la norma di apertura del Capo I del Titolo VI del Codice del processo amministrativo ed in quanto tale ne determina il “tono” ed il contenuto. Dalla lettura della norma balza agli occhi l’esclusione del contenzioso relativo all’elezione dei membri del Parlamento italiano. Infatti, nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo n. 104/2009, presentato alle Camere per il parere delle competenti commissioni parlamentari, il Legislatore delegato non ha ritenuto di esercitare la delega sul punto, nonostante un tentativo operato in questo senso da parte della commissione redigente istituita presso il Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che i tempi serrati della fase preparatoria delle elezioni politiche - insuperabili per il vincolo posto dall’articolo 61 della Costituzione, che impone di espletare le elezioni politiche entro 70 giorni dal decreto presidenziale di scioglimento delle Camere - hanno sconsigliato di intraprendere la via della soppressione del procedimento amministrativo di competenza dell’Ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di cassazione, indicata dalla commissione redigente (Atto del Governo n. 212). Sicché, esigenze di coerenza costituzionale hanno impedito che anche il contenzioso formatosi intorno all’elezione dei componenti di Camera e Senato venisse attratto all’interno della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Opzione di politica processuale che si ritiene corretta alla luce delle superiori esigenze di dare un Governo, possibilmente stabile, al Paese.