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Art. 127

Esenzione dagli oneri fiscali

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale (1).

 

(1)Con sentenza 11 novembre 2011, n. 304 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 Cost., degli articoli 8, comma 2, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131 nella parte in cui, prevedendo l’obbligo della devoluzione al giudice ordinario della risoluzione dell’incidente di falso riguardo agli atti muniti di fede privilegiata, comprimerebbero la tutela degli interessi legittimi, introducendo una limitazione della tutela.

Bibliografia: M. Corradino - S. Sticchi Damiani, Il processo amministrativo, Torino, 2014; E. Casetta - F. Fracchia, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2014.  

 

SOMMARIO: Premessa. 1. La ratio della norma. 

 

Premessa

La esenzione dagli oneri fiscali del contenzioso elettorale trova la sua condivisibile ragione nell’esigenza di non disincentivare il ricorso alla giustizia in tutti i casi in cui si tratti di affermare la volontà popolare liberamente espressa attraverso il voto. In sostanza si tratta di una scelta legislativa che affonda le sue radici nel bisogno di rendere massimamente coerente il dato elettorale alla effettiva volontà popolare che non può essere messa in discussione a causa dei costi della giustizia. È indubbiamente un tema che si scontra con la natura giuridica stessa del contributo unificato che ha dato la stura a diverse interpretazioni giurisprudenziali. 

 

1. La ratio della norma

L’articolo 127 c. p. a. prevede l’esenzione degli atti relativi al contenzioso elettorale dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale, in coerenza con quanto già previsto dall’articolo 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La ratio di questa disposizione normativa va individuata nell’esigenza di evitare che, in questo delicato settore, simili oneri possano essere in qualche misura disincentivanti la tutela giurisdizionale. Fermo restando che rientra nella discrezionalità del Legislatore statale stabilire se e quanto fare pagare il contributo unificato si pone il problema di quale sia la natura del contributo in parola.  La giurisprudenza della Cassazione oscilla tra il  carattere  “latamente sanzionatorio” (cfr. Cassazione ordd. nn. 23980 e 15111 del  2018)  e la “natura  tributaria” della  prestazione  imposta  (cfr.  Cassazione ordinanza n. 15166/2018). A favore  della  prima  sembra  aderire  la giurisprudenza della Corte costituzionale per la quale si  tratta  di una  «misura  eccezionale  e  lato  sensu  “sanzionatoria”  (v.  Corte costituzionale  n.  18/2018);  a  favore  della  seconda  sono  stati sottolineati la doverosita’ della prestazione ed il  collegamento  di questa  ad  una  pubblica  spesa,  quale  e’  quella   del   servizio giudiziario  con  riferimento  ad   un   presupposto   economicamente rilevante (v. Corte costituzionale sentenza n.  120/2016;  Cassazione 17 maggio 2018, n. 12103). Si ritiene di aderire a questa seconda tesi che appare più aderente allo spirito del versamento delle somme laddove sia obbligatorio versarle.

 

Il punto di vista dell’autore

L’esenzione del giudizio elettorale dagli oneri fiscali rappresenta una condivisibile scelta del Legislatore di rendere accessibile la giustizia in tutti i casi in cui vi sia il sospetto che la volontà popolare possa essere stata affermata in un modo non aderente a quello effettivamente inteso. In questa ottica, l’abbattimento di costi tra una sostenibile ratio che ne giustifica pienamente la scelta soprattutto se si consideri, in generale, gli alti costi che connotano il giudizio amministrativo ed in specie quelli di alcuni riti speciali (si pensi al rito appalti).