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Art. 5

Tribunali amministrativi regionali

1. Sono organi di giurisdizione amministrativa di primo grado i tribunali amministrativi regionali e il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige.

2. Il tribunale amministrativo regionale decide con l’intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In mancanza del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

3. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino-Alto Adige resta disciplinato dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. 

Bibliografia. Mantini P.L., La nuova giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 2018; Chieppa R., Ordinamento della giurisdizione amministrativa, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXI; Comporti G.D., a cura di, La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), Firenze, University Press, 2016.

 

Sommario. 1. Il potere di decidere. 2. La composizione. 3. Il Tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige.

 

1. Il potere di decidere

Ai Tribunali amministrativi regionali è stato conferito il “potere di decidere” che si snoda, in concreto, nel potere costitutivo, nel potere di accertamento ed in quello di condanna al risarcimento del danno (per equivalente o in forma specifica); il primo è rappresentato dall’originario potere di annullamento degli atti amministrativi illegittimi per i vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere (articolo 29), ovvero nella giurisdizione di  disporre la riforma o la sostituzione dell’atto impugnato (articolo 34); il secondo è esercitato a fronte di comportamenti omissivi della p.a. (articolo 31) mentre il potere di condanna è stato introdotto a seguito della modifica dell’articolo 7 legge Tar per mezzo dell’articolo 35, comma 4, Decreto Legislativo n. 80/1998 come modificato dall’articolo 7 L. n. 205/2000.

 

2. La composizione

I magistrati amministrativi, a mente dell’articolo 14 L. n. 186/1982 sull’ordinamento della giurisdizione amministrativa, si distinguono per funzioni in: presidente del Consiglio di Stato, presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidenti di tribunali amministrativi regionali, consiglieri di stato, consiglieri di tribunali amministrativi regionali, primi referendari e referendari.

L’attività dei magistrati Tar è collegiale, sia per espressa previsione del secondo comma dell’articolo 5 che in base alla L. n. 186/1982, articolo 6, che prevede “in caso di assenza o impedimento del presidente di tribunale o del presidente di sezione, le relative funzioni sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano nella qualifica”.

Ciò è strettamente correlato alla stessa composizione dei magistrati Tar ed alla progressione in carriera; il comma 1 prevede, infatti, che i Tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidente di tribunale il quale, nei tribunali divisi in sezioni, presiede anche la prima sezione; consiglieri ai quali può essere conferita la presidenza di altre sezioni tenuto conto dell’anzianità di ruolo; primi referendari e referendari. Sulla base del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1 – L. Tar (n. 1034/1971) e 23 comma 2 L. n. 186/82, i consiglieri, i primi referendari e i referendari sono iscritti nel ruolo del personale della magistratura amministrativa. Per l’ammissione in servizio e la progressione, gli articoli 16 e ss. L. n. 186 cit. dispone che i posti di referendario sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami; al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito da parte del Consiglio di presidenza; a loro volta, i primi referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere del tribunale amministrativo regionale, previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza. I consiglieri che abbiano compiuto otto anni nella qualifica conseguono la nomina a presidente Tar, previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza e sulla base di criteri predeterminati che tengano conto dell’attitudine all’ufficio direttivo e dell’anzianità nel servizio.

È sugellato, con l’ordinamento giurisdizionale della L. n. 186 cit., un sistema unitario di giustizia e la pari dignità di magistrati amministrativi e ordinari che riposa sulle disposizioni costituzionali di cui agli articoli 102 comma 1 e 107 comma 3. La Consulta, nella sentenza n. 204/2004, ha affermato il principio di unità della giurisdizione in senso funzionale definendo il giudice amministrativo come il “il giudice ordinario” delle situazioni soggettive attribuite alla sua cognizione.  

 

3. Il Tribunale amministrativo del Trentino-Alto Adige

La Legge Tar, all’articolo 1 comma 3 (ancora vigente), dispone che una sezione staccata con ordinamento speciale è pure istituita nella regione del Trentino-Alto Adige avente sede a Bolzano e la cui disciplina è contenuta in una legge differente da quella istitutiva dei Tar. Il fondamento costituzionale degli organi di giustizia amministrativa della regione è quindi rappresentato dagli articoli 90-93 del T.U. 31 agosto 1972 n. 670 delle leggi costituzionali relative allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Sulla base di tali disposizioni, in tale regione è istituita un’autonoma sezione per la provincia di Bolzano i cui componenti sono nominati per metà dal Consiglio provinciale di Bolzano. Tale sezione è organo giurisdizionale indipendente con competenza propria deputato in alcuni casi a decisioni non soggette ad appello e il cui personale appartiene a un ruolo speciale della magistratura amministrativa.  

La presenza dell’autonoma sezione per Bolzano determina una particolare distinzione tra Trento e la stessa Bolzano; la competenza del Tar di Trento riguarda i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti emessi dagli organi della p.a. aventi sede nella provincia di Trento o aventi sede nell’altra provincia ma la cui efficacia è limitata al territorio della provincia di Trento. La competenza della sezione autonoma di Bolzano si distingue, invece, in ordinaria e inderogabile, in base, per quanto attiene a quella ordinaria, anche qui alla sede delle p.a. i cui provvedimenti siano oggetto di ricorsi o agli effetti dei provvedimenti stessi nel territorio provinciale. Quella inderogabile è direttamente attribuita dallo statuto. Per gli atti aventi efficacia sull’intero territorio regionale, la competenza tra il Tar Trento e la sezione autonoma di Bolzano si determina in base alla prevalenza degli effetti dell’atto o provvedimento nell’ambito del territorio dell’una o dell’altra provincia.  

 

Il punto di vista dell’Autore

Con l’avvento del federalismo (L. n. 42/2009 sul “federalismo fiscale”) la stessa funzione dei Tar è stata, da più parti, oggetto di ripensamento nel senso di una estensione delle stesse funzioni da giurisdizionali a consultive. La Corte Costituzionale, nella pronuncia 21 ottobre 2011 n. 273, ha rimarcato il dato secondo cui, in base all’articolo 100 Cost., solo il Consiglio di Stato può esercitare funzioni di consulenza giuridico-amministrativa. Invero, con la soppressione del sistema di controlli a seguito della riforma costituzionale del 2001, è stata da molti auspicata l’introduzione di strumenti di garanzia della legalità per gli atti regionali e delle amministrazioni locali con cui, preventivamente, arginare l’aumento di contenzioso in materia di responsabilità degli amministratori e di sindacato di costituzionalità sulle leggi regionali.