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Art. 6

Consiglio di stato

1. Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa.

2. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l’intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro consiglieri. In caso di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal consigliere più anziano nella qualifica.

3. Salvo quanto previsto dalle norme di attuazione richiamate al comma 6, l’adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la preside e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, assegnati alle sezioni giurisdizionali.

4. In caso di impedimento, il presidente del Consiglio di Stato è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano nel ruolo; gli altri componenti dell’adunanza plenaria, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella stessa qualifica della rispettiva sezione.

5. Per gli appelli avverso le pronunce della sezione autonoma di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa si applicano anche le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

6. Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Bibliografia. Mantini P.L., La nuova giustizia amministrativa, Milano, Giuffrè, 2018; Chieppa R., Ordinamento della giurisdizione amministrativa, in Enc. giur. Treccani, Vol. XXI; Comporti G.D., a cura di, La giustizia amministrativa come servizio (tra effettività ed efficienza), Firenze, University Press, 2016; U. Fantigrossi, Ordinamento della giustizia amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it, 2019.

 

Sommario. 1. Il Consiglio di Stato e le sue attribuzioni.

 

1. Il Consiglio di Stato e le sue attribuzioni

Il Consiglio di Stato, quale organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa, è organo di appello delle pronunce dei Tribunali amministrativi regionali.

Si è assistito, nel tempo, ad un graduale inserimento di alcune Sezioni oltre alla trasformazione di una di esse (Sezione III) inizialmente deputata alla funzione consultiva. In particolare, con la L. 31 marzo 1889 n. 5992 venne istituita la IV sezione del Consiglio di Stato avente competenza a decidere sui ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge contro atti e provvedimenti amministrativi riguardanti interessi al di fuori della competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. Nel 1907, con la L. n. 62, venne poi istituita la sezione V alla quale venne attribuita la giurisdizione di merito, e fu chiarita la natura giurisdizionale delle sezioni IV e V concentrando nella IV la legittimità; la stessa legge istituì le Sezioni Unite del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria) con il compito di comporre i conflitti tra le due sezioni e risolvendo d’autorità la questione circa la natura delle funzioni attribuite al Consiglio di Stato , conferì efficacia di giudicato a quest’ultimo che per l’effetto otteneva sostanziale indole giurisdizionale, prevedendo la loro impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione solo per difetto di giurisdizione.

Con la L. 30 dicembre 1923 n. 2840 ed il regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054 venne abolita la distinzione di competenza tra la IV e la V sezione, unificandole nel Consiglio di Stato “in sede giurisdizionale” e attribuì agli organi giurisdizionali amministrativi anche la competenza per diritti soggettivi in alcune materie. A seguire, con il D. Lgs. 5 maggio 1948 n. 642 è stata istituita la VI sezione del Consiglio di Stato avente anch’essa funzioni giurisdizionali trasversali.

L’aumento del contenzioso ha condotto, nel 2010, all’istituzione di una nuova sezione giurisdizionale, la III, trasformata da consultiva a giurisdizionale con decreto C.d.S. ed in applicazione dell’articolo 2 L. 186 cit.

Resta comunque invariata la centralità della funzione consultiva dello stesso Consiglio di Stato, dimostrata sia dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato che dall’attività della Sezione per gli atti normativi che ha reso negli ultimi anni un numero via via crescente di pareri. Il parere del Consiglio di Stato, in tali occasioni, rappresenta una garanzia oggettiva del procedimento volto alla formazione di regole, ed ancor più una preventiva e prudente valutazione sulla qualità della regolazione e sulla sua “tenuta” costituzionale.

Circa la funzione giurisdizionale, il Consiglio di Stato decide in ogni caso la controversia potendo rimettere dinanzi al giudice di primo grado la causa solo quando venga rilevato un difetto di procedura per mancanza del contraddittorio, si dichiari la nullità della sentenza oppure si riformi la sentenza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza.

Oltre ad essere giudice d’appello, il Consiglio di Stato svolge ulteriori funzioni stabilite al di fuori del codice. Tra queste, l’articolo 100 della Costituzione con riferimento alla funzione consultiva, stabilisce che “Il Consiglio di Stato è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione”; sempre nell’ambito della detta funzione, fornisce altresì pareri preventivi circa la legittimità e il merito degli atti amministrativi ministeriali, del Governo e delle regioni. 

In base alla L. 127/1997, articolo 17 comma 25, il parere del Consiglio di Stato è richiesto obbligatoriamente sia per gli atti normativi del Governo e dei singoli ministri (ex articolo 17 L. 400/88,) sia per l’emanazione di testi unici che per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, oltre alla adozione degli schemi generali di contratti-tipo, accordi o convenzioni di competenza dei singoli ministri. In base all’articolo 14 R.D. n. 1054/1924 è poi prevista l’espressione di pareri, non vincolanti, ogni volta che la Pubblica Amministrazione ne faccia richiesta. 

 

Il punto di vista dell’Autore

Con l’avvento del federalismo (L. n. 42/2009 sul “federalismo fiscale”) la stessa funzione dei Tar è stata, da più parti, oggetto di ripensamento nel senso di una estensione delle stesse funzioni da giurisdizionali a consultive. La Corte Costituzionale, nella pronuncia 21 ottobre 2011 n. 273, ha rimarcato il dato secondo cui, in base all’articolo 100 Cost., solo il Consiglio di Stato può esercitare funzioni di consulenza giuridico-amministrativa. Con la soppressione del sistema di controlli a seguito della riforma costituzionale del 2001, è stata da molti auspicata l’introduzione di strumenti di garanzia della legalità per gli atti regionali e delle amministrazioni locali con cui, preventivamente, arginare l’aumento di contenzioso in materia di responsabilità degli amministratori e di sindacato di costituzionalità sulle leggi regionali; tale funzione consultiva, a presidio della legalità degli atti regionali e locali, da più parti viene (auspicabilmente) attribuita al Consiglio di Stato.