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Capo I – Disposizioni generali

Art. 747

Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

L’autorizzazione a vendere beni ereditari [Codice civile 460, 493, 694, 703, 719, 721; Codice di procedura civile 783] si chiede con ricorso [Codice di procedura civile 125] diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare [Codice civile 344].

Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell’articolo 739.

Se l’istanza di autorizzazione a vendere riguarda l’oggetto d’un legato di specie [Codice civile 649], il ricorso deve essere notificato al legatario.

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Art. 748

Forma della vendita

La vendita dei beni ereditari [Codice civile 460] deve compiersi nelle forme previste per la vendita dei beni dei minori [Codice di procedura civile 733, 734].

Il giudice, quando occorre, fissa le modalità per la conservazione e il reimpiego del prezzo ricavato.

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Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [Codice civile 481, 488, 496, 500, 645, 650, 702], se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati [Codice di procedura civile 137], a cura del ricorrente alla persona stessa.

Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell’articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge [Codice civile 485, 488]. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [Codice di procedura civile 152].

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Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [Codice civile 492, 515, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

Il presidente fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] con ordinanza [Codice di procedura civile 134], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile relativamente agli esecutori testamentari.

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Art. 751

Scelta dell’onerato

L’istanza per la scelta prevista nell’articolo 631, ultimo comma del codice civile è proposta con ricorso [Codice di procedura civile 125], che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all’onerato [Codice civile 664].

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto [Codice di procedura civile 135].

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