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Art. 749

Procedimento per la fissazione dei termini

L’istanza per fissazione di un termine entro il quale una persona deve emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto [Codice civile 481, 488, 496, 500, 645, 650, 702], se non è proposta nel corso di un giudizio, si propone con ricorso [Codice di procedura civile 125] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione del ricorrente e della persona alla quale il termine deve essere imposto e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati [Codice di procedura civile 137], a cura del ricorrente alla persona stessa.

Il giudice provvede con ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo al tribunale in composizione collegiale a norma dell’articolo 739. Il collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato, provvede con ordinanza non impugnabile in camera di consiglio [Codice di procedura civile 737], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano per chiedere la proroga di un termine stabilito dalla legge [Codice civile 485, 488]. La proroga del termine stabilito dal giudice si chiede al giudice stesso [Codice di procedura civile 152].

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