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Art. 750

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

L’istanza per l’imposizione di una cauzione a carico dell’erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [Codice civile 492, 515, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente, con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione [Codice civile 456].

Il presidente fissa con decreto [Codice di procedura civile 135] l’udienza di comparizione del ricorrente e dell’erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l’ammontare della cauzione [Codice di procedura civile 119; disposizioni di attuazione e transitorie Codice di procedura civile 86] con ordinanza [Codice di procedura civile 134], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte d’appello a norma dell’articolo 739. Il presidente della corte d’appello provvede con ordinanza non impugnabile [Codice di procedura civile 177], previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile relativamente agli esecutori testamentari.

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